diritto.io

Sez. 5 - , Ordinanza n. 24554 del 04/11/2020 (Rv. 659810 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE | Iscrizione a ruolo provvisoria ex art. 15, d.P.R. n. 602 del 1973 - Successivo annullamento in sede giurisdizionale dell’atto presupposto - Conseguenze - Art. 68, comma 2, d.lgs. n. 564 del 1992 - Applicabilità - Conseguenze - Diritto al rimborso - Necessità del passaggio in giudicato della sentenza - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-11-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659810-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE

In tema di riscossione delle imposte, in caso di iscrizione provvisoria a ruolo, ex art. 15 del d.p.r. n. 602 del 1973, alla quale sia seguito l'annullamento dell'atto impositivo presupposto in sede giurisdizionale, si applica l'art. 68, comma 2, del d.lgs. n. 564 del 1992, in base al quale il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, a prescindere sia dal passaggio in giudicato della sentenza che ha annullato l'atto presupposto, sia dall'impugnativa della cartella provvisoria spiccata dal concessionario della riscossione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)