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Sez. 5 - , Sentenza n. 30775 del 28/11/2018 (Rv. 651618 - 02)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE | Iscrizione provvisoria a ruolo ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Effetti della riforma o della cassazione della sentenza.
Stato
decisa il 2018-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651618-02

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - IN BASE AD ACCERTAMENTI NON DEFINITIVI - IN GENERE

In tema di riscossione delle imposte, l'iscrizione provvisoria a ruolo, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve ritenersi "travolta" nel caso in cui la sentenza, sulla base della quale quell'iscrizione è stata eseguita, sia stata riformata o cassata da decisioni della commissione regionale o della Corte di Cassazione, indipendentemente dall'impugnazione del ruolo stesso o dall'intervenuto pagamento della somma iscritta a ruolo, in considerazione dell'effetto espansivo esterno della sentenza di riforma o di cassazione, ai sensi dell'art. 336, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 68 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 15 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 336 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)