Sez. 1, Ordinanza n. 2330 del 30/10/1967 Cc. (dep. 05/02/1968) Rv. 106640 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - REVOCA - IN GENERE - DISCIPLINA -NON AVVENUTA ESECUZIONE DEL MANDATO - NECESSITA -PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI REVOCA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE -RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - APPELLO - NECESSITA.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - REVOCA - IN GENERE - DISCIPLINA -NON AVVENUTA ESECUZIONE DEL MANDATO - NECESSITA -PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DELL'ISTANZA DI REVOCA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE -RICORSO PER CASSAZIONE - ESCLUSIONE - APPELLO - NECESSITA.*
L'istituto della revoca del mandato o dell'ordine di cattura, disciplinato dall'art.260 cod.proc.pen., trova applicazione nei soli casi in cui il provvedimento restrittivo della liberta personale sia rimasto ineseguito, mentre nella ipotesi opposta e applicabile l'istituto della scarcerazione di cui all'art.269 cod.proc.pen. pertanto il rigetto della istanza di revoca del mandato di cattura proposta dall'imputato, risolvendosi nel diniego di scarcerazione, deve intendersi adottato a norma dell'art.272 bis cod.proc.pen. e non a norma dell'art.263 cod.proc.pen., con la conseguenza che esso e appellabile ex art.272 bis secondo e terzo comma cod.proc.pen., e non ricorribile per Cassazione. (V.105007, anno 1967 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 260 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)