Sez. 5, Sentenza n. 43631 del 05/10/2023 Ud. (dep. 27/10/2023) Rv. 285320 - 02
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Inconciliabilità di giudicati - Rigetto della richiesta di revisione - Onere motivazionale del giudice - Contenuto.
IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., il giudice è tenuto a procedere alla rivalutazione congiunta e unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna, raffrontandola con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto e, in caso di conferma della sentenza impugnata, deve dar conto, con motivazione rafforzata, delle ragioni per le quali, pur in presenza di fatti oggettivamente inconciliabili, ha ritenuto di dover ribadire la soluzione adottata dalla sentenza attinta dall'istanza di revisione.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)