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Sez. 3, Sentenza n. 48344 del 19/07/2017 Ud. (dep. 20/10/2017) Rv. 271523 - 01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Contraddittorietà di giudicati - Rigetto della richiesta di revisione - Onere motivazionale del giudice - Contenuto.
Stato
decisa il 2017-07-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/271523-01

IMPUGNAZIONI - REVISIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, lett. a), cod. proc. pen. il giudice è tenuto a procedere ad una rivalutazione congiunta ed unitaria del materiale probatorio che ha dato luogo alla sentenza di condanna, raffrontandola con i dati fattuali incontrovertibilmente accertati risultanti dalla sentenza che si pone in conflitto e, in caso di conferma della sentenza impugnata, a dare conto, con motivazione rafforzata, delle ragioni per le quali, pur in presenza di fatti oggettivamente inconciliabili, ha ritenuto di dover ribadire la soluzione adottata dalla sentenza attinta dalla istanza di revisione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 238 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 630 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)