Sez. 3 - , Sentenza n. 21096 del 19/10/2016 (Rv. 642942 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE | Sinistro stradale - Giudizio risarcitorio - Contumacia del responsabile - Non contestazione dei fatti allegati dall'attore da parte dell'assicuratore RCA - Efficacia - Assolvimento dell'attore all'onere probatorio - Esclusione.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITÀ DELLE PROVE
Nel giudizio per il risarcimento dei danni causati da un sinistro stradale, la mancata contestazione, ad opera, della compagnia assicuratrice, della responsabilità del proprio assicurato, rimasto contumace, non esonera l'attore dell'assolvimento dell'onere probatorio a suo carico, evenienza ipotizzabile solo quando il difetto di contestazione sia riferibile alle parti avversarie regolarmente costituite in giudizio, potendo, pertanto, assumere rilievo come mera circostanza di fatto liberamente apprezzabile dal giudice, in applicazione l'art. 2733, comma 3, c.c.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2733 com. 3, Cod. Civ. art. 2967, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)