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Sez. 3, Sentenza n. 19928 del 18/07/2008 (Rv. 604286 - 01)

VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE | Prelazione convenzionale - Efficacia obbligatoria e non reale - Conseguenze.
Stato
decisa il 2008-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604286-01

VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE

La prelazione convenzionale, analogamente a quella legale, non ha natura reale ma obbligatoria e, non essendo riconducibile alla promessa di stipulare, é insuscettibile di esecuzione coattiva; inoltre, stante l'efficacia obbligatoria della stessa, il mancato esercizio del diritto di prelazione non comporta la nullità degli atti compiuti e dei negozi posti in essere ma dà diritto soltanto al risarcimento del danno.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1322

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)