Sez. 3, Sentenza n. 3466 del 19/05/1988 (Rv. 458816 - 01)
VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - EFFICACIA OBBLIGATORIA - CONSEGUENZE - AZIONE DEL CONTRAENTE PREFERITO CONTRO I TERZI ACQUIRENTI - IMPROPONIBILITÀ - AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEL CONTRAENTE INADEMPIENTE - AMMISSIBILITÀ.*
VENDITA - PATTO DI PRELAZIONE - EFFICACIA OBBLIGATORIA - CONSEGUENZE - AZIONE DEL CONTRAENTE PREFERITO CONTRO I TERZI ACQUIRENTI - IMPROPONIBILITÀ - AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DEL CONTRAENTE INADEMPIENTE - AMMISSIBILITÀ.*
La prelazione convenzionale, analogamente a quella legale, non ha natura reale, ma obbligatoria, e non essendo riconducibile alla promessa di stipulare è insuscettibile di esecuzione coattiva. Pertanto, essendo efficace e vincolante per i soli contraenti e non per i terzi estranei, l'acquisto di questi ultimi dal promittente la prelazione, inadempiente al relativo patto, non è soggetto a caducazione a seguito della pretesa di riscatto esercitata dal promissario della prelazione, che è titolare soltanto dell'Azione personale risarcitoria nei confronti dell'inadempiente. (V 616/77, mass n 384173; (V 1760/69, mass n 340804; (V 698/66, mass n 321400).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)