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Sez. 6, Sentenza n. 2197 del 03/12/1986 Cc. (dep. 11/03/1987) Rv. 175294 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - SCADENZA DEL TERMINE MASSIMO PER UNA DETERMINATA FASE - ILLEGITTIMITÀ DEL TITOLO - AUTOMATICITÀ DELLA SCARCERAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175294-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - DIVIETO DOPO CONDANNA A PENA DETENTIVA - SCADENZA DEL TERMINE MASSIMO PER UNA DETERMINATA FASE - ILLEGITTIMITÀ DEL TITOLO - AUTOMATICITÀ DELLA SCARCERAZIONE.*

L'imputato detenuto consegue l'immediato diritto alla scarcerazione qualora per qualunque motivo venga meno l'originario titolo di legittimazione della custodia cautelare, non potendosi invocare il disposto dell'art. 275 cod. proc. pen. che postula la legittimità della custodia in atto. Pertanto quando sia scaduto il termine di custodia per una determinata fase e l'imputato non sia stato scarcerato diviene operante il principio della automaticità della scarcerazione cosidetta "ora per allora". (V mass n 168574).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)