Sez. 1, Sentenza n. 3479 del 04/08/1977 (Rv. 387050 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - MAGAZZINI GENERALI - PREZZI - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA STABILITA DAL DECRETO LEGGE N 427 DEL 1973 - BLOCCO DEI PREZZI - VIOLAZIONE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - INGIUNZIONE PREFETTIZIA - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - MAGAZZINI GENERALI - PREZZI - DETERMINAZIONE - DISCIPLINA STABILITA DAL DECRETO LEGGE N 427 DEL 1973 - BLOCCO DEI PREZZI - VIOLAZIONE - SANZIONI AMMINISTRATIVE - INGIUNZIONE PREFETTIZIA - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO.*
Per le sanzioni amministrative stabilite dal decreto legge 24 luglio 1973 n 427, in tema di disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo, si applicano, ai sensi dell'art 10 del decreto stesso, le Disposizioni di cui agli artt 9-13 della legge 3 maggio 1967 n 317, sulla cosiddetta depenalizzazione delle contravvenzioni alle norme della circolazione stradale e dei regolamenti locali. Ne consegue che, nel giudizio di opposizione davanti al pretore, avverso l'ingiunzione prefettizia per il pagamento di dette sanzioni, la legittimazione passiva spetta non al ministro dell'interno, ma al prefetto medesimo, il quale, ai sensi dell'art 3 del RD 30 ottobre 1933 n 1611, sulla difesa in giudizio dello stato, puo farsi rappresentare da un funzionario all'uopo delegato, intesa l'Avvocatura dello stato. (V 3497/74, mass n 372012).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 3 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 9 CORTE COST., Legge 03/05/1967 num. 317 art. 10, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 11, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 12, Legge 03/05/1967 num. 317 art. 13, Decreto Legge 24/07/1973 num. 427 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)