Sez. 1, Sentenza n. 23461 del 02/07/2020 Cc. (dep. 03/08/2020) Rv. 279441 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Giudizio di ottemperanza ex art. 35-bis, comma quinto, ord. pen. – Applicabilità con riferimento ai provvedimenti di cui all’art. 18-ter, comma quinto, ord. pen. – Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ordinamento penitenziario, il procedimento di ottemperanza, ex art. 35-bis, comma quinto, ord. pen. non trova applicazione rispetto alle ordinanze di cui all'art. 18-ter, comma quinto, ord. pen., con cui l'autorità giudiziaria che ha disposto il visto di censura sulla corrispondenza del detenuto o sulla ricezione della stampa, delibera, volta per volta, sulla concreta consegna o sul singolo inoltro, trattandosi di ordinanze auto-applicative.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)