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Sez. 1, Sentenza n. 23461 del 02/07/2020 Cc. (dep. 03/08/2020) Rv. 279441 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Giudizio di ottemperanza ex art. 35-bis, comma quinto, ord. pen. – Applicabilità con riferimento ai provvedimenti di cui all’art. 18-ter, comma quinto, ord. pen. – Esclusione.
Stato
decisa il 2020-07-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279441-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di ordinamento penitenziario, il procedimento di ottemperanza, ex art. 35-bis, comma quinto, ord. pen. non trova applicazione rispetto alle ordinanze di cui all'art. 18-ter, comma quinto, ord. pen., con cui l'autorità giudiziaria che ha disposto il visto di censura sulla corrispondenza del detenuto o sulla ricezione della stampa, delibera, volta per volta, sulla concreta consegna o sul singolo inoltro, trattandosi di ordinanze auto-applicative.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)