Sez. 1, Sentenza n. 30382 del 30/05/2019 Cc. (dep. 10/07/2019) Rv. 276406 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Procedimento di ottemperanza ex art. 35-bis, comma quinto, ord. pen. – Richiesta relativa a provvedimento emesso dal tribunale di sorveglianza – Competenza del medesimo tribunale - Sussistenza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di ordinamento penitenziario, spetta al tribunale di sorveglianza, e non al magistrato di sorveglianza, la competenza a decidere sulla domanda promossa ai sensi dell'art. 35-bis, comma quinto, della legge 26 luglio 1975, n. 354, allorché la decisione cui ottemperare sia stata emessa, per la prima volta, a seguito di accoglimento di reclamo giurisdizionale, dal tribunale medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 bis com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)