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Sez. 1, Ordinanza n. 8705 del 28/03/2023 (Rv. 667543 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RETROCESSIONE | Beni di interesse storico-artistico - Applicabilità del diritto alla retrocessione ex art. 63 l. n. 2359 del 1865 - Esclusione.
Stato
decisa il 2023-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667543-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - RETROCESSIONE

Il diritto alla retrocessione totale dell'immobile espropriato, previsto dall'art. 63 della legge n. 2359 del 1865, va escluso quando il bene, prima dell'espropriazione, sia già stato dichiarato di valore storico-artistico in base ad una specifica disposizione normativa, in quanto, in tal caso, il fine dell'espropriazione si realizza compiutamente con l'acquisizione dell'immobile al patrimonio pubblico, indipendentemente dall'inizio o dal termine dei lavori previsti con il provvedimento dichiarativo della pubblica utilità che abbia preceduto il decreto di espropriazione.

Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 54, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 55, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 56, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., DPR 08/06/2001 num. 327 art. 52, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 490 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 95, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 96, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 97, Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 art. 100

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)