Sez. 1, Sentenza n. 2962 del 10/02/2014 (Rv. 629720 - 01)
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE | Beni di interesse storico - Artistico - Art. 20, secondo comma, legge n. 1089 del 1939 - Ordine di sospensione dei lavori su beni privati per i quali non sia ancora intervenuta la "notifica" - Funzione - Indennizzabilità - Esclusione - Fondamento.
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO - COSE DI PROPRIETÀ PRIVATA - ALIENAZIONE O TRASMISSIONE - IN GENERE
In materia di beni di interesse storico-artistico, l'art. 20, secondo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089 (applicabile "ratione temporis") attribuisce ai sovrintendenti dei beni culturali il potere di ordinare cautelativamente e provvisoriamente la sospensione dei lavori iniziati sulla cosa di interesse storico-artistico di proprietà privata per la quale non sia ancora intervenuta la "notifica", che deve sopraggiungere, a pena di decadenza della misura, entro il termine di sessanta giorni, senza che sia previsto alcun indennizzo per la compressione, temporanea, delle facoltà dominicali. Tale limitazione, infatti, non é determinata da finalità ablatorie ma é funzionale all'imposizione eventuale di un vincolo nel superiore interesse della cultura, quale valore a cui tende l'ordinamento costituzionale (art. 9 Cost.) ricompreso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo tra le ragioni di interesse generale che, ai sensi dell'art. 1, prot. 1, seconda parte, giustificano l'apposizione del vincolo senza indennizzo (CEDU, sentenza 26 giugno 2007), dovendosi ritenere che la proprietà su cui insistono tali beni nasca conformata, collegandosi alle caratteristiche intrinseche dei beni stessi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 9, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 20, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)