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Sez. 3 - , Sentenza n. 8674 del 04/04/2017 (Rv. 643705 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE | Domande alternative o subordinate proposte dalla stessa parte in primo grado - Rigetto della domanda principale o di una di quelle alternative - Onere di proporre appello incidentale con riferimento alla domanda non accolta - Rilevanza del rapporto esistente tra le domande cumulativamente proposte – Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643705-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - IN GENERE

Allorché la parte abbia proposto, nello stesso giudizio, due o più domande alternative, ma tra loro compatibili, ovvero legate da rapporto di subordinazione, l’accoglimento della principale o della domanda alternativa compatibile non obbliga l’attore, che voglia insistere su quella non accolta, a proporre appello incidentale, essendone sufficiente la riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c.; diversamente, qualora si tratti di domande incompatibili, ovvero sia stata accolta la subordinata, l’attore che voglia insistere nella domanda alternativa incompatibile non accolta, ovvero nella domanda principale, ha l’onere di farlo mediante appello incidentale, eventualmente condizionato all’accoglimento del gravame principale, in quanto solo in tal modo può evitare la formazione del giudicato sull’accertamento dei fatti posti a fondamento della pretesa accolta ed incompatibili con quella disattesa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)