diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 18721 del 09/12/2003 (Rv. 568723 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE | Onere della parte vittoriosa di riproporre in appello le domande e le eccezioni respinte o ritenute assorbite o non esaminate - Sussistenza - Necessità della proposizione di appello incidentale sul punto - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568723-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IN GENERE

La parte rimasta totalmente vittoriosa in primo grado non ha l'onere di proporre appello incidentale per chiedere il riesame delle domande e delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o comunque non esaminate con la sentenza impugnata dalla parte soccombente, essendo sufficiente la riproposizione di tali domande od eccezioni in una delle difese del giudizio di secondo grado; tuttavia, se la domanda non viene riproposta in appello in nessuna delle difese, essa non può essere ripresa in considerazione nel corso del successivo giudizio di cassazione. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha rigettato un ricorso che si fondava sull'esistenza di un errore sul contenuto del contratto, a fronte di una domanda di annullamento accolta in primo grado sulla diversa causa petendi costituita dall'errore sull'identità della parte contraente, in un caso in cui il profilo dell'errore sul contenuto, proposto in via alternativa in primo grado, non era stato in alcun modo riproposto in appello dalla parte totalmente vittoriosa in prime cure).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1429, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)