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Sez. 3, Sentenza n. 3244 del 27/11/1973 (Rv. 367082 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO - EQUIVALENZA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - FATTI DEDUCIBILI - FATTI POSTERIORI.*
Stato
decisa il 1973-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367082-01

ESECUZIONE FORZATA - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - DECRETO INGIUNTIVO ESECUTIVO - EQUIVALENZA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - FATTI DEDUCIBILI - FATTI POSTERIORI.*

Il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo a norma dell'art 647 cod proc civ, ha autorita ed efficacia di giudicato ed e assimilabile ad una sentenza di condanna; pertanto in Sede di opposizione all'esecuzione possono farsi valere soltanto i fatti posteriori alla pronuncia del provvedimento giurisdizionale costituente titolo esecutivo, siano essi modificativi o estintivi del rapporto sostanziale, e non anche i fatti anteriori. (Conf 1763/69, mass n 340817).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)