Sez. 3, Sentenza n. 1059 del 17/02/1979 (Rv. 397257 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - FATTI GIURIDICI SUCCESSIVI ALLA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - DEDUZIONE IN SEDE DI OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - FATTI GIURIDICI SUCCESSIVI ALLA SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO - DEDUZIONE IN SEDE DI OPPOSIZIONE - AMMISSIBILITA.*
Il giudicato formatosi su un rapporto giuridico preesistente produce l'unico effetto di rendere indiscutibile il rapporto predetto nei termini accertati nel provvedimento giurisdizionale: tale rapporto continua a vivere, svolgendosi, modificandosi od estinguendosi a causa di fatti giuridici che, successivi al giudicato, incidono su di esso. Ne consegue che in Sede di opposizione all'esecuzione forzata ben possono essere dedotti fatti giuridici verificatisi dopo la formazione del giudicato, estintivi del rapporto giuridico sostanziale che formo oggetto della cognizione e della decisione del giudice precedentemente adito, e quindi estintivi o modificativi, nel suo contenuto, dell'Azione esecutiva intrapresa in base al titolo giudiziale formatosi tra le parti. (V 2320/77, mass n 386022; (V 2960/76, mass n 381719; (V 3244/73, mass n 367082).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)