Sez. 5, Sentenza n. 5541 del 19/11/1999 Cc. (dep. 16/02/2000) Rv. 216202 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO | Inabilitazione all'esercizio delle funzioni notarili - È misura cautelare che segue il provvedimento coercitivo di privazione della libertà personale - Non ha propria autonomia.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - MISURE INTERDITTIVE - SOSPENSIONE DALL'ESERCIZIO DI UN PUBBLICO UFFICIO O SERVIZIO
L'inabilitazione all'esercizio delle funzioni notarili, prevista dall'articolo 139 n.1 della legge 16 febbraio 1913 n. 89 - parzialmente dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 40 del 1990 con riferimento alla diversa ipotesi di cui al n. 2 della stessa norma - è una misura cautelare, a carattere provvisorio, di natura disciplinare, che consegue di diritto al provvedimento coercitivo di privazione della libertà personale. Quando è applicata in sede penale, la misura preventiva, provvisoria ed accessoria alla custodia cautelare, è indissolubilmente legata, sotto il profilo procedurale e di merito, al provvedimento impositivo della coercizione, con la conseguenza che non ha una propria autonomia, per genesi, durata e cessazione, pur se applicata con una ordinanza integrativa di quella custodiale. Ed invero, in tal caso la misura segue la sorte del provvedimento coercitivo sia per quanto riguarda la competenza e i mezzi d'impugnazione, sia per quanto riguarda le censure proponibili, le cause di revoca, estinzione e caducazione. Ne consegue che l'inabilitazione del notaio non è suscettibile di autonomo gravame, sicché il ricorso per "saltum" avverso il solo provvedimento di inabilitazione è inammissibile, pur se proposto per far valere vizi interni al provvedimento accessorio.
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)