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Sez. L, Sentenza n. 2453 del 09/03/1987 (Rv. 451611 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI POST-CORPORATIVI DI DIRITTO COMUNE - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451611-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTI COLLETTIVI POST-CORPORATIVI DI DIRITTO COMUNE - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - LIMITI.*

I contratti collettivi post-corporativi di diritto comune (non efficaci erga omnes) non possono essere sottoposti a diretto esame interpretativo della Corte di Cassazione, alla quale sono denunciabili soltanto gli eventuali vizi logici o giuridici di motivazione ovvero la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale, in cui sia incorso il giudice di merito nel compiere l'indagine ermeneutica a lui istituzionalmente riservata, a condizione, peraltro, che la deduzione del ricorrente non sia generica, ma contenga l'indicazione specifica dei canoni interpretativi che si assumono violati e dei vizi che si sostiene inficino la motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che il C.C.n.L. 17 dicembre 1979 per i dipendenti da aziende commerciali preveda l'adozione del provvedimento di sospensione cautelare solo nei confronti dei lavoratori detenuti o in libertà provvisoria). (Conf 4921/85, mass n 442297).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 17/12/1979

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)