Sez. L, Sentenza n. 4921 del 09/10/1985 (Rv. 442297 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN VIA DIRETTA DI CONTRATTI COLLETTIVI NON EFFICACI "ERGA OMNES" - ESCLUSIONE - VIZI DI MOTIVAZIONE O VIOLAZIONE DELLE NORME ERMENEUTICHE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE IN VIA DIRETTA DI CONTRATTI COLLETTIVI NON EFFICACI "ERGA OMNES" - ESCLUSIONE - VIZI DI MOTIVAZIONE O VIOLAZIONE DELLE NORME ERMENEUTICHE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - DEDUCIBILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
I contratti collettivi post-corporativi, che hanno natura contrattuale e sono quindi privi di efficacia erga omnes, non possono essere sottoposti a diretto esame interpretativo dalla Corte di Cassazione, alla quale possono essere denunciati soltanto gli eventuali vizi, logici o giuridici, di motivazione, o la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale in cui sia incorso il giudice del merito nel compiere l'indagine ermeneutica a lui istituzionalmente riservata, a condizione, peraltro, che la deduzione del ricorrente non sia generica, ma contenga l'indicazione specifica dei canoni interpretativi che si assumono violati e dei vizi che si sostiene inficino la motivazione. (Conf 1159/83, mass n 425946; (Conf 2369/80, mass n 406063).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)