Sez. 1, Sentenza n. 567 del 28/01/1997 Cc. (dep. 04/04/1997) Rv. 207210 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Armi. Confisca - Esclusione - Ragioni - Fattispecie: porto e detenzione consentita di fucile da caccia.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
L'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen. esclude in via generale la applicazione delle misure di sicurezza, "fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'art. 240, comma secondo, cod. pen." e cioè ad eccezione dei casi in cui la "cosa" (da confiscare) costituisca il prezzo del reato, ovvero si tratti di cosa la cui fabbricazione, uso, porto detenzione o alienazione costituisca di per sè reato. Ne consegue che deve escludersi la possibilità di procedere alla confisca delle armi e degli oggetti previsti dall'art. 6 della legge 152/75, quando le parti hanno scelto di definire il procedimento con il giudizio speciale di cui all'art. 444 cod. proc. pen., al di fuori dei casi previsti dall'art. 240, comma secondo, cod. proc. pen., come espressamente indicato dall'art. 445, comma primo, cod. proc. pen.. Nella fattispecie la Corte ha precisato che la detenzione o il porto di un fucile da caccia cal. 12, conforme al tipo omologato, non costituisce di per sè reato, essendone anzi consentita la detenzione ed i porto con le necessarie autorizzazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 444, Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)