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Sez. 6, Sentenza n. 546 del 07/11/1997 Ud. (dep. 19/01/1998) Rv. 209240 - 01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Sentenza emessa a seguito di patteggiamento - Confisca - Limiti relativi alla natura della cosa e al procedimento - Fattispecie: apparecchi sanitari.
Stato
decisa il 1997-11-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209240-01

MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI

In materia di procedimenti speciali con la sentenza pronunciata a norma dell'art. 444 cod. proc. pen. (applicazione della pena su richiesta delle parti), la misura di sicurezza patrimoniale può essere disposta solo nei casi di cui all'art. 240 comma secondo cod. pen., che riguardano esclusivamente le cose che abbiano carattere intrinsecamente criminoso o che costituiscano il prezzo del reato, sempre però con riguardo alla fattispecie criminosa oggetto del procedimento, e con esclusione anche delle ipotesi nelle quali la confisca sia comunque ritenuta obbligatoria da eventuali leggi speciali. (Fattispecie relativo a confisca illegittimamente disposta di strumentazione sanitaria dentistica a seguito di condanna per il reato di abusivo esercizio della professione medica).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)