Sez. L, Sentenza n. 1701 del 18/02/1991 (Rv. 470974 - 01)
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Secondo equità. | Del conciliatore - Termini di riferimento - Osservanza dei principi regolatori della materia - Obbligatorietà - Fattispecie.
Provvedimenti del giudice civile - Sentenza - Secondo equità.
Il giudizio di equità, che l'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo modificato dall'art. 3 della legge 30 luglio 1984 n. 399) demanda al conciliatore, ha come termini di riferimento i requisiti dell'alterità, della distributività e della commutatività e deve svolgersi nell'osservanza dei "principi regolatori della materia", i quali non sono identificabili in singole norme, attenendo all'applicazione complessiva di un determinato istituto. (Nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva ritenuto che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per geometri, avendo negato l'iscrizione richiesta dal professionista, fosse tenuta alla restituzione, con interessi e rivalutazione, della somma versata per detta iscrizione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)