Sez. 2, Sentenza n. 2743 del 11/02/2005 (Rv. 579544 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE | Danni alle parti comuni - Lesione al decoro architettonico dell'edificio - Divieto ex art. 1122 cod. civ. - Configurabilità - Innovazioni alle parti comuni - Applicabilità dell'art. 1120 cod. civ. - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - LIMITAZIONI - IN GENERE
In tema di condominio, devono considerarsi vietate, ai sensi dell'art. 1122 cod. civ., le opere realizzate dal condomino nella proprietà esclusiva che comportino una lesione del decoro architettonico dell'edificio, non trovando al riguardo applicazione la norma dettata dall'art.1120 cod. civ. in tema d'innovazione delle parti comuni. (Nella specie, sono state ritenute illegittime le tettoie, che - pur essendo state realizzate nella proprietà esclusiva del condomino - comportavano un danno estetico alla facciata dell'edificio condominiale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1120, Cod. Civ. art. 1122
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)