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Sez. 3 - , Sentenza n. 8662 del 04/04/2017 (Rv. 643837 - 03)

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Danno ambientale - Condotta generativa - Commissione di uno specifico reato a protezione dell'ambiente - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643837-03

RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE

La condotta generativa del danno ambientale, come configurata sia dall’art. 18 della l. n. 349 del 1986 che dall’art. 311 del d.lgs. n. 152 del 2006, non si identifica necessariamente nella commissione di uno specifico reato a protezione dell'ambiente, potendo la stessa consistere nella violazione di una qualunque prescrizione riferita ad attività umana da cui possa derivare un'alterazione di quest'ultimo, desumibile dall’insieme delle regole dell’ordinamento, tra le quali rientrano sicuramente quelle relative all’illecito aquiliano ed alla responsabilità derivante dall’esercizio di attività pericolose.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 298 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)