Sez. 3, Sentenza n. 3259 del 19/02/2016 (Rv. 638767 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno ambientale - Sussumibilità nella previsione dell'art. 2043 c.c. (e non dell'art. 18 della l. n. 349 del 1986) - Condotta antigiuridica - Individuazione - Termine prescrizionale dell'azione risarcitoria - Decorrenza.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
In materia di danno ambientale, in relazione a fattispecie sussumibili "ratione temporis" nell'art. 2043 c.c. (e non nell'art. 18 della l. n. 349 del 1986), il comportamento idoneo ad integrare l'illecito consiste in una condotta dolosa o colposa di danneggiamento dell'ambiente (non richiedendosi anche la "violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge", secondo le previsioni della suddetta "lex specialis"), destinata a persistere sino a quando il suo autore mantenga - in base a libera determinazione, sempre reversibile - le condizioni di lesione ambientale, sicché la prescrizione del diritto al risarcimento decorre solo dalla cessazione di tale contegno, sia essa volontaria ovvero dipendente dalla perdita di disponibilità del bene danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)