diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9386 del 11/07/2001 (Rv. 548078 - 01)

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - AGENZIE - IN GENERE | Agenti di assicurazione - Disciplina applicabile - Accordi collettivi - Rilevanza - Contrasto con le norme codicistiche disciplinanti l'agente di commercio - Prevalenza della disciplina collettiva - Sussistenza - Fattispecie relativa al calcolo dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Stato
decisa il 2001-07-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548078-01

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - AGENZIE - IN GENERE

In base a quanto dispone l'art. 1753 cod. civ., la disciplina degli agenti di assicurazione è contenuta negli usi e negli accordi collettivi del settore e solo in mancanza di questi è consentito applicare in via analogica le norme del codice civile in materia di agenti di commercio; pertanto, ove il rapporto dell'agente di assicurazione sia disciplinato da apposito accordo collettivo, è quest'ultimo ad essere applicabile in via esclusiva, prevalendo, in caso di contrasto, sulle correlative disposizioni codicistiche previste per l'agente di commercio (nella specie, la S.C. ha cassato sul punto la sentenza di merito che aveva dichiarato la nullità dell' art. 13, comma terzo, dell'accordo economico nazionale 28 luglio 1994, che, in materia di determinazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, prevedeva criteri di calcolo contrastanti con l'art. 1750 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1750

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)