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Sez. L, Sentenza n. 4296 del 04/03/2016 (Rv. 639002 - 01)

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - AGENZIE - IN GENERE | Sub-agenti di assicurazione - Obbligo di iscrizione all'ENASARCO - Insussistenza - Fondamento - Equiparazione ai sub-agenti di commercio - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639002-01

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - AGENZIE - IN GENERE

In tema di contributi a favore degli enti previdenziali privatizzati, cui va attribuita la natura di prestazioni patrimoniali obbligatorie, opera la riserva di legge di cui all'art. 23 Cost., sicché, in assenza di una disposizione legislativa che lo preveda, va escluso che i sub-agenti assicurativi siano soggetti all'obbligo di iscrizione all'ENASARCO; né tale obbligo può conseguire ad una equiparazione ai sub-agenti di commercio, da cui si distinguono per il settore produttivo di appartenenza che li rende, piuttosto, assimilabili agli agenti assicurativi, la cui disciplina, ai sensi dell'art. 1753 c.c., è contenuta negli usi e negli accordi collettivi di settore e solo in mancanza nelle norme del codice civile in materia di agenti di commercio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 1753 CORTE COST., Costituzione art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)