diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5156 del 11/01/1982 Ud. (dep. 25/05/1982) Rv. 153806 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - ERRONEA QUALIFICAZIONE DEI GIUDICI DEL MERITO - RILEVABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1982-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/153806-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - ERRONEA QUALIFICAZIONE DEI GIUDICI DEL MERITO - RILEVABILITÀ - CONSEGUENZE.*

Alla Corte di Cassazione, nella sua istituzionale funzione regolatrice, è attribuito il potere dell'uniforme interpretazione del diritto oggettivo nazionale, con la conseguenza che la stessa deve attribuire al fatto l'esatta, ancorché più grave definizione giuridica, con rettificazione della sentenza impugnata, anche se impugnante sia il solo imputato, pur non potendosi violare la forza preclusiva del giudicato in ordine alla Determinazione della pena. (nella specie la Cassazione ha ritenuto che il fatto contestato all'imputato integrasse il reato di cui all'art. 9 della legge n. 497 del 1974 e non già, come ritenuto dai giudici del merito, quello di cui all'art. 678 del codice penale). (Conf mass nn 149503, 141427, 141426).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524, Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 65 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)