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Sez. 1, Sentenza n. 6204 del 24/04/1981 Ud. (dep. 23/06/1981) Rv. 149503 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - ERRONEA QUALIFICAZIONE DEI GIUDICI DI MERITO - RILEVABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1981-04-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149503-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL FATTO - ERRONEA QUALIFICAZIONE DEI GIUDICI DI MERITO - RILEVABILITÀ - CONSEGUENZE.*

La Corte di Cassazione, nella sua istituzionale funzione regolatrice, deve attribuire al fatto l'esatta, ancorché più grave, definizione giuridica, con conseguente rettificazione della sentenza impugnata, anche se impugnante sia il solo imputato, fermo il limite costituito, in Mancanza di impugnazione del pubblico ministero, dal divieto della "reformatio in peius" per quanto attiene alla sanzione ed ai benefici concessi dal giudice di merito. (Conf. Mass. N. 141427; (Conf. Mass. N. 141426).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)