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Sez. 3, Sentenza n. 23059 del 30/10/2009 (Rv. 610096 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITÀ | Responsabilità extracontrattuale - Nesso di causalità - Accertamento - Criteri - Inevitabilità del danno - Necessità - Esclusione - Elevata probabilità o verosimiglianza - Sufficienza - Condizioni - Ulteriori elementi - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-10-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610096-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITÀ

In tema di illecito extracontrattuale, il nesso di causalità, dovendo essere ritenuto sussistente non solo quando il danno possa considerarsi conseguenza inevitabile della condotta, ma anche quando ne sia conseguenza altamente probabile e verosimile, può essere riconosciuto anche in base ad un serio e ragionevole criterio di probabilità scientifica, che deve però risultare qualificata da ulteriori elementi idonei a tradurre in certezze giuridiche le conclusioni astratte svolte in termini probabilistici. (In applicazione di tale criterio, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata, la quale aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra l'incendio sviluppatosi in un albergo e la morte di una donna che risiedeva in un appartamento situato nel medesimo edificio, disattendendo le conclusioni del perito nominato nel giudizio penale, il quale aveva sostenuto, sulla sola base delle patologie da cui era affetta la donna e dell'epoca del decesso, che quest'ultimo era stato accelerato dall'intenso trauma psichico provato a causa dell'incendio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)