Sez. 2, Sentenza n. 157 del 08/01/1966 (Rv. 320301 - 01)
ASSICURAZIONE (IMPRESA DI) - IN GENERE - FILIALE ITALIANA DI IMPRESA STRANIERA - RESPONSABILITA PATRIMONIALE E RAPPRESENTANZA - SOCIETA - NAZIONALITA - COSTITUITE ALL'ESTERO.*
ASSICURAZIONE (IMPRESA DI) - IN GENERE - FILIALE ITALIANA DI IMPRESA STRANIERA - RESPONSABILITA PATRIMONIALE E RAPPRESENTANZA - SOCIETA - NAZIONALITA - COSTITUITE ALL'ESTERO.*
La filiale per l'Italia di una societa di assicurazioni, avente nazionalita straniera, viene a costituire un, azienda separata rispetto alla Sede centrale e ad altre filiali estere, con la conseguenza che il relativo patrimonio e sottratto ai creditori della societa per affari relativi a contratti di Assicurazione non rientranti nei portafogli della filiale italiana, arg. Ex art. 2506 cod. civ. e 32 R.d.l. 24 aprile 1923, n.966. La rappresentanza dell'impresa estera da parte della filiale italiana deve ritenersi, salvo prova contraria, limitata agli affari relativi ai contratti di Assicurazione stipulati in Italia, arg. Ex art. 1903 cod. civ. e 47 R.d. 4 gennaio 1925, n. 63. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506, Cod. Civ. art. 1903
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)