Sez. 2, Sentenza n. 5029 del 17/11/1977 (Rv. 388638 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - CONDANNA GENERICA - IN GENERE - SERIE CAUSALE - SVOLGIMENTO SUCCESSIVO AL COMPORTAMENTO POTENZIALMENTE DANNOSO DEL DEBITORE - RILEVANZA NEL GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE - CONSEGUENZE - GIUDICATO DI CONDANNA GENERICA DEL DEBITORE - ECCEZIONE DI CONCORSO DI COLPA DEL CREDITORE PROPOSTA NEL GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE - AMMISSIBILITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - CAUSALITA (NESSO DI) - CONDANNA GENERICA - IN GENERE - SERIE CAUSALE - SVOLGIMENTO SUCCESSIVO AL COMPORTAMENTO POTENZIALMENTE DANNOSO DEL DEBITORE - RILEVANZA NEL GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE - CONSEGUENZE - GIUDICATO DI CONDANNA GENERICA DEL DEBITORE - ECCEZIONE DI CONCORSO DI COLPA DEL CREDITORE PROPOSTA NEL GIUDIZIO DI LIQUIDAZIONE - AMMISSIBILITA.*
In materia di condanna generica al risarcimento del danno, la serie causale inizia, ma non si esaurisce, con il fatto o il comportamento potenzialmente dannoso del debitore stesso: essa si svolge invece in quel seguito di accadimenti, da accertarsi nel giudizio di liquidazione, che fanno assurgere quella potenzialita astratta ad attualita concreta, secondo le modalita e la misura da determinarsi caso per caso. Conseguentemente, il giudicato di condanna generica del debitore non preclude nel successivo giudizio di liquidazione l'eccezione di concorso di colpa del creditore e il relativo accertamento.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)