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Sez. 3, Sentenza n. 5312 del 15/05/1995 (Rv. 492270 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" | Giudizio sull'"an" - Esclusione, anche implicita, del concorso di colpa del danneggiato - Successivo giudizio sul "quantum" - Questione relativa al concorso di colpa del danneggiato - Proponibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492270-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM"

In tema di risarcimento del danno, nel caso di giudizio sull'"an" separato da quello sul "quantum" le circostanze imputabili al danneggiato ed idonee a determinare un suo concorso di colpa vanno dedotte ed esaminate in sede di accertamento generico per quanto attiene sia alla loro esistenza sia al grado della loro efficienza causale; con la conseguenza che, qualora nel giudizio sull'"an" la parte interessata abbia prospettato elementi di fatto dai quali possa desumersi l'indicato concorso, una volta che sia stata definitivamente accertata la colpa del danneggiante, con condanna generica dello stesso al risarcimento dei danni, e si sia escluso, sia pure implicitamente, il concorso di colpa del danneggiato, ogni questione sul punto non è più proponibile nel successivo giudizio sul "quantum".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)