Sez. 1, Sentenza n. 7340 del 18/07/1990 (Rv. 468272 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - SPIRITI - IN GENERE - FABBRICAZIONE CLANDESTINA - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - PROVA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI FABBRICAZIONE - SPIRITI - IN GENERE - FABBRICAZIONE CLANDESTINA - PRESCRIZIONE - INTERRUZIONE - ESERCIZIO DELL'AZIONE PENALE - PROVA.*
In tema di imposta di fabbricazione degli spiriti, la prescrizione quinquennale del diritto dello stato a percepire l'imposta evasa, in caso di fabbricazione clandestina, è interrotta, secondo quanto disposto dall'art. 31, comma sesto, del T.U. 8 luglio 1924, dalla data in cui sia stata esercitata l'Azione penale; peraltro la dimostrazione di detta data, ai fini dell'accertamento della intervenuta interruzione, non richiede necessariamente una certificazione scritta, ma può essere acquisita anche attraverso argomenti presuntivi, quando gli indizi rivestano il carattere della gravità, precisione e concordanza (nella specie, indicazioni, apposte dal cancelliere a margine di una sentenza penale, dei dati relativi all'iscrizione del procedimento in fase dibattimentale nei registri di cancelleria). (V 3788/88, mass n 459021).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/07/1924 art. 31
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)