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Sez. 2, Sentenza n. 4023 del 02/05/1996 (Rv. 497330 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA | Ulteriore rivalutazione della somma liquidata dal primo giudice - Ammissibilità in appello.
Stato
decisa il 1996-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497330-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - RISARCIMENTO DEL DANNO SOFFERTO DOPO LA SENTENZA IMPUGNATA

Poiché l'art. 345 cod. proc. civ. consente, in deroga al divieto del "novum" in appello, di chiedere il risarcimento dei danni offerti dopo la sentenza di primo grado, anche l'ulteriore rivalutazione monetaria della somma liquidata a tale titolo dal primo giudice, trattandosi di debito di valore, può essere liquidata dal giudice d'appello sino alla data di pubblicazione della sentenza di secondo grado.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)