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Sez. 2, Sentenza n. 2538 del 17/03/1994 (Rv. 485757 - 01)

Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie | Domanda di risarcimento danni - Successiva richiesta del maggior danno da svalutazione monetaria - domanda nuova - Configurabilità - Proposizione per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado - Ammissibilità - Condizioni - Proposizione per la prima volta in appello - Preclusione.
Stato
decisa il 1994-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485757-01

Risarcimento del danno - Obbligazioni pecuniarie

La domanda di risarcimento del danno ulteriore diverso da quello, già fatto valere, derivante dalla svalutazione monetaria, introducendo un nuovo tema di indagine, fondato su presupposti di fatto radicalmente diversi da quelli prospettati inizialmente, costituisce domanda nuova in considerazione della diversità del "petitum" e della causa "petendi" rispetto alla pretesa originaria e pertanto se proposta per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado può essere esaminata soltanto se il convenuto non ne abbia tempestivamente eccepito la tardività rifiutando di accettare su di essa il contradditorio, mentre è assolutamente preclusa nel giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)