Sez. 3, Sentenza n. 2517 del 28/09/1994 Cc. (dep. 19/10/1994) Rv. 200275 - 01
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa | Istanza di notificazione dell'avviso di richiesta di archiviazione - Omissione - Opposizione - Ammissibilità.
Indagini preliminari - Chiusura delle indagini - Archiviazione - Richiesta del pubblico ministero - Opposizione della persona offesa
Nell'eventualità in cui l'interessato abbia proposto opposizione alla richiesta di archiviazione, pur senza avere presentato istanza di essere avvisato, il G.I.P. deve fissare l'udienza in camera di consiglio, senza poter dichiarare l'inammissibilità per questo solo motivo. Infatti l'obbligo di presentare la suddetta istanza di essere notiziato è prevista dal codice di rito nell'esclusivo interesse dell'opponente. Ne deriva che la sua mancata osservazione può comportare, come unica conseguenza, che il medesimo in concreto non potrà opporsi; se, però, egli ne sia comunque venuto a conoscenza, può presentare l'opposizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)