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Sez. 3, Sentenza n. 2160 del 23/05/1997 Cc. (dep. 12/07/1997) Rv. 208812 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Presentata tempestivamente - Da chi non abbia ricevuto l'avviso della richiesta - O l'abbia ricevuto pur non avendo diritto di pretenderlo - Inammissibilità - Esclusione - Obbligo del GIP di provvedere attraverso il procedimento camerale - Sussistenza - Ragione.
Stato
decisa il 1997-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208812-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

La "ratio" della norma che pone a carico della persona offesa dal reato l'onere di chiedere di essere informata dell'eventuale richiesta di archiviazione proposta dal Pubblico Ministero è solo quella di esonerare le Procure da inutili adempimenti: dovranno essere avvertiti esclusivamente coloro che dichiarano di volerlo, con la conseguenza che nessuna violazione di legge sussiste in caso di mancata comunicazione della detta richiesta del P.M. alla persona offesa rimasta inerte. Da tale disposizione, però, non può assolutamente discendere che la persona offesa, la quale non presenti la richiesta ex art. 408 comma 2 cod.proc.pen., perde tutti i diritti riconosciutile dal nuovo codice di rito, tra cui quello di opporsi all'eventualità di archiviazione del procedimento e di innescare così la procedura camerale prevista dagli artt. 409 e 410 stesso codice. Infatti, qualora l'opposizione venga comunque presentata tempestivamente anche da chi non abbia ricevuto - ovvero, come nel caso di specie, da chi l'abbia ricevuto pur non avendo diritto di riceverlo - l'avviso in questione, essa, lungi dall'essere per questa ragione inammissibile, deve venire presa in considerazione dal Giudice per le indagini preliminari, che deve provvedere secondo il disposto dell'art.410 cod.proc.pen., e cioè attraverso il procedimento camerale. Un diverso comportamento del giudice, che non rende possibile il contraddittorio pronunciando decreto di archiviazione, viola il diritto di intervento della persona offesa, la cui tutela è espressamente posta - a pena di nullità - dall'art.178 lett.c) cod.proc.pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)