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Sez. 2, Sentenza n. 4999 del 21/05/1994 (Rv. 486718 - 01)

Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Indennità - In genere | Natura - Determinazione - Criteri.
Stato
decisa il 1994-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486718-01

Servitù - Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Indennità - In genere

L'indennità dovuta dal proprietario del fondo a favore del quale è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente. Ne consegue che ai fini della determinazione dell'indennità non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, ma si deve tenere conto di ogni ulteriore pregiudizio subito dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1052 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1053

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)