Sez. U, Sentenza n. 18 del 09/06/1995 Cc. (dep. 25/10/1995) Rv. 202374 - 01
Procedimenti speciali - In genere | Procedimento di applicazione della pena su richiesta e per decreto - Atti che, pur non offrendo la prova positiva dell'innocenza della persona sottoposta a indagine, comprovino l'impossibilità di acquisire la prova della sua colpevolezza - Potere del G.I.P. di emettere sentenza di proscioglimento - Sussistenza.
Procedimenti speciali - In genere
Il giudice per le indagini preliminari il quale, richiesto dell'emissione di decreto penale di condanna o dell'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., ritenga che dagli atti, pur non risultando la prova positiva dell'innocenza della persona sottoposta a indagini, risulti quella negativa della sua colpevolezza, nel senso radicale dell'impossibilità di acquisirla, deve, per evidenti ragioni di economia processuale, emettere sentenza di proscioglimento, e non restituire gli atti al Pubblico Ministero, il quale, peraltro, ha la possibilità di ottenere una nuova riflessione sul tema proponendo ricorso per cassazione. (Conf. Sez. Unite, 9 giugno 1995 n. 19, 20, 21, rispettivamente in proc. Omenetti, Valeri, Solustri, Tupputi).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 459 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 459 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)