Sez. 3, Sentenza n. 1325 del 12/04/1999 Cc. (dep. 24/05/1999) Rv. 213756 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | G.I.P.presso la Pretura - Richiesta di sentenza di non luogo a procedere - Conseguente emissione di sentenza di proscioglimento - Impugnazione esperibile - Appello - Esclusione - Ricorso per cassazione - Legittimità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)
Nel caso in cui il G.I.P. presso la pretura, richiesto della emissione di sentenza di non luogo a procedere, provveda al proscioglimento dell'imputato ai sensi dell' art. 129 cod. proc. pen., l'unica impugnazione esperibile avverso la relativa sentenza è il ricorso in sede di legittimità a norma dell' art. 568, comma secondo, cod. proc. pen. (Nella specie la Corte ha conseguentemente qualificato come ricorso in sede di legittimità l'appello proposto dal P.G. presso la Corte d'Appello).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)