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Sez. 3, Sentenza n. 7520 del 16/07/1999 (Rv. 528684 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - VENDITA IN BLOCCO | Pluralità di unità immobiliari appartenenti a diversi proprietari - Vendita con unico atto ad un unico acquirente - Mancata corrispondenza, anche parziale, della unità locata con l'oggetto dell'alienazione - Diritto di prelazione e di riscatto del conduttore - Insussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528684-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - VENDITA IN BLOCCO

Il diritto di riscatto di cui all'art. 39 legge 392 del 1978 presuppone la perfetta coincidenza dell'immobile alienato con quello locato, e non sussiste, pertanto, nel caso di vendita in blocco dell'intero stabile, ovvero di vendita cumulativa, per un prezzo unico, di più unità immobiliari senza distinzione per parti, costituendo, in tal caso, la "res" alienata un bene diverso dalle singole unità che lo compongono. (Nella specie, il conduttore di una porzione immobiliare adibita ad esercizio commerciale e di proprietà, "in parte qua", di due fratelli, aveva esercitato il diritto di riscatto relativo al bene locatogli in seguito all'alienazione di gran parte dell'intero immobile da parte dei suoi danti causa, diritto di riscatto ritenuto, peraltro, insussistente dal giudice di merito poiché, avendo i due fratelli alienato con un unico atto le rispettive proprietà, indicando per ciascuna un autonomo prezzo, e non corrispondendo la porzione immobiliare locata né ad una delle due porzioni alienate, né complessivamente ad entrambe, il riscatto stesso avrebbe privato il terzo acquirente di una parte dell'immobile acquistato senza corrispettivo e senza che la parte restante mantenesse un proprio valore economico ed una funzionalità allo scopo per la quale era stata acquistata. La S.C., nel confermare la pronuncia, ha enunciato il principio di diritto che precede).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)