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Sez. 3, Sentenza n. 2083 del 27/07/1966 (Rv. 324062 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCETTAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1966-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324062-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ACCETTAZIONE DELLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - LIMITI.*

Il giudice di merito che condivida le conclusioni del consulente tecnico di ufficio non e tenuto ad esporre dettagliatamente i motivi in base ai quali ritiene di accettarle, ne a confutare espressamente le diverse opinioni del consulente di parte, particolarmente quando queste siano in parte esplicitamente, in parte implicitamente, gia confutate dal consulente del giudice e quest'ultimo dichiari di aderire a tale confutazione. (Conf 852/65; 708/64; 586/64; 293/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)