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Sez. 3, Sentenza n. 1863 del 21/02/1995 (Rv. 490558 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO | Rilievi di parte alla consulenza d'ufficio - Esame da parte del giudice di detti rilievi - Obbligo - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490558-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO

Anche quando condivide le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, il giudice di merito deve indicare, nella motivazione, le ragioni che lo inducono a disattendere le critiche e le diverse allegazioni difensive di parte, quando queste siano specifiche e particolareggiate.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)