Sez. 1, Sentenza n. 2234 del 04/04/1996 Cc. (dep. 23/05/1996) Rv. 204921 - 01
Competenza - Rimessione del processo - Richiesta - In genere | Deposito della richiesta in cancelleria a mezzo posta - Ammissibilità - Notifica alle parti mediante invio di copia per raccomandata con avviso di ricevimento - Esclusione.
Competenza - Rimessione del processo - Richiesta - In genere
Il deposito in cancelleria della richiesta di rimessione, giusta quanto previsto dall'art. 46 cod. proc. pen., può essere validamente effettuato anche a mezzo posta, sempre che la provenienza di detta richiesta sia certificata mediante autenticazione della firma. Non può, invece, ritenersi consentita la sostituzione della prescritta notifica della richiesta medesima con l'invio di copia di essa alle altre parti, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen., giacché la possibilità di avvalersi di detta ultima norma (la quale detta non una modalità di notificazione, ma un sistema sostitutivo di essa), è prevista esclusivamente per il difensore.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 46 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 46 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)