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Sez. 4, Sentenza n. 11326 del 28/11/1997 Ud. (dep. 09/12/1997) Rv. 209056 - 01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ | Nomina di due difensori - Mancato avviso dell'udienza a uno di essi - Presenza dell'altro avvocato che non eccepisce la nullità - È sanata - Difensore destinatario di regolare avviso - Assenza dall'udienza - Difensore di ufficio - Facoltà di sollevare l'eccezione di nullità.
Stato
decisa il 1997-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209056-01

NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ DI ORDINE GENERALE - NULLITÀ A REGIME INTERMEDIO - DEDUCIBILITÀ

All'ipotesi di sanatoria della nullità per mancata tempestiva eccezione ai sensi dell'art. 182 comma secondo cod. proc. pen., è equiparabile quella in cui neppure il difensore che abbia ricevuto regolare avviso sia comparso in udienza, e pertanto sia stato sostituito da un difensore d'ufficio. Su quest'ultimo incombe pertanto l'onere di sollevare l'eccezione di nullità relativa all'omessa notifica dell'avviso di udienza al primo difensore.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 182 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 182 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)