Sez. 1, Sentenza n. 2317 del 10/11/1970 (Rv. 348509 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 PER LE CASE DI ABITAZIONE - NEGOZI - VENDITE AUTONOME - INAPPLICABILITA - REGIONE SICILIANA - DIVERSITA - INSUSSISTENZA.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE INDIRETTE - SUI TRASFERIMENTI - REGISTRO - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - EDILIZIA - BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE N 408 DEL 1949 PER LE CASE DI ABITAZIONE - NEGOZI - VENDITE AUTONOME - INAPPLICABILITA - REGIONE SICILIANA - DIVERSITA - INSUSSISTENZA.*
Le leggi 6 ottobre 1962, n 1493, e 2 dicembre 1967, n 1212, hanno soltanto precisato la Determinazione specifica del criterio di prevalenza delle abitazioni rispetto agli uffici e negozi del fabbricato da considerare agli effetti delle facilitazioni tributarie, non innovando sulle altre condizioni di esclusione dei benefici fiscali, previste dalle leggi precedenti. Pertanto, le agevolazioni in tema di imposte di registro, previste per le case di abitazione dalla legge 2 luglio 1949, n 408, non spettano per la vendita isolata di negozi, ossia quando la vendita dei negozi stessi non sia conclusa col medesimo atto di trasferimento dello intero fabbricato, o concerna negozi considerati unita economiche a se stanti. La detta condizione di esclusione del beneficio fiscale vale anche nel vigore della legge regionale siciliana 28 aprile 1954, n 11, la quale non innova il sistema delle agevolazioni tributarie previste in materia dalle leggi nazionali. (V 2176'69 mass 341497).*
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 28/04/1954 num. 11 art. 6 CORTE COST., Legge 02/07/1949 num. 408 art. 17 CORTE COST., Legge 06/10/1962 num. 1493 art. 1 CORTE COST., Legge 02/12/1967 num. 1212 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)