Sez. 3, Sentenza n. 3137 del 07/10/1968 (Rv. 336036 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI, IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE- MANSIONI AFFIDATE AL DIPENDENTE ED EVENTO DANNOSO - RAPPORTO DI OCCASIONALITA NECESSARIA - SUFFICIENZA.*
RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI, IMPRENDITORI - ESERCIZIO DELLE INCOMBENZE- MANSIONI AFFIDATE AL DIPENDENTE ED EVENTO DANNOSO - RAPPORTO DI OCCASIONALITA NECESSARIA - SUFFICIENZA.*
Ai fini della responsabilita indiretta, a norma dell'art. 2049 cod. civ., non occorre che sussista un rapporto di causalita tra le mansioni affidate al dipendente e l'evento dannoso, essendo invece sufficiente un semplice rapporto di occasionalita necessaria nel senso che le incombenze esplicate dal dipendente abbiano agevolato o reso possibile il fatto illecito e la produzione dell'evento, anche nell'ipotesi in cui il dipendente abbia agito oltre i limiti delle sue mansioni. (Conf. Alla sent. N. 1598-67, mass. N.328392).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)